Statuto
Statuto della Fondazione San Giuseppe per l'Aiuto Materno e Infantile
Articolo 1: Istituzione
È istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata “SAN GIUSEPPE PER L’AIUTO MATERNO E INFANTILE”.
La Fondazione nasce per iniziativa dell’IPAB Istituto San Giuseppe per l’Aiuto Materno e infantile di Rimini, anche al fine di onorare la memoria di Suor Isabella Soleri, dei fratelli Guglielmo, Maria e Anna Teresa Bronzetti e del Prof. Vincenzo Spazi, suoi benemeriti fondatori e benefattori.
Articolo 2: Sede e logo
La Fondazione ha sede legale in Rimini, Corso D’Augusto n. 241.
Il logo della Fondazione è il seguente:
Articolo 3: Scopo della Fondazione
La Fondazione, ispirandosi ai principi e ai valori fondamentali della carità cristiana e della solidarietà sociale che animarono i fondatori dell’Istituto San Giuseppe, agisce in osservanza e in attuazione del principio di sussidiarietà espresso dall’art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana.
La Fondazione, agendo nell’ambito delle linee indicate dalla legislazione e dagli indirizzi nazionale, regionale e locale in materia di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, ed in stretto rapporto con i servizi territoriali pubblici e le istituzioni private operanti nel settore, si prefigge di assicurare ai minori di ambo i sessi ed alle ragazze-madri o giovani madri, in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, provenienti principalmente, ma non esclusivamente, dalla Provincia di Rimini, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali, nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale o familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche.
La Fondazione inoltre, ai fini di continuità assistenziale e nell’ambito di programmi specifici che perseguano i medesimi scopi di cui al comma precedente, può assicurare interventi ed iniziative anche a favore di adulti in condizioni di bisogno e di disagio gravi, sia individuali che familiari.
La Fondazione intende affermare modalità gestionali dei servizi sociali improntate a criteri di professionalità: modalità, le quali, in coerenza con le più moderne concezioni di welfare, tendano a conciliare le esigenze della ottimizzazione economica e della implementazione, anche qualitativa, dei servizi prestati. In tal senso, la Fondazione, tenuti presenti i bisogni espressi dai Comuni titolari dei compiti di programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e socio-sanitari a rete, intende proporsi principalmente come centro di coordinamento, impulso e valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili a livello locale nel campo educativo, sociale e socio-sanitario.
Articolo 4: Attività della Fondazione
Nel perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:
nell’ambito dell’assistenza sociale:
attività di gestione diretta, o mediante convenzioni e contratti con soggetti del privato non profit, di: comunità educative per minori; centri di aggregazione giovanile e strutture di accoglienza per minori in stato di disagio; progetti innovativi o sperimentali nel campo del disagio minorile; centri di accoglienza temporanea o residenziali per ragazze madri o giovani madri in stato di difficoltà sociale, economica o morale; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia;
attività di erogazione di sussidi economici a minori e madri in difficoltà;
b) nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria:
- attività di gestione diretta, o mediante convenzioni e contratti con soggetti del privato non profit, di: centri residenziali o semiresidenziali per minori portatori di handicap; progetti innovativi o sperimentali nel campo dell’handicap minorile; comunità residenziali o semiresidenziali per minori affetti da gravi patologie psichiatriche; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia;
c) in ambito educativo:
- attività di gestione diretta, o mediante convenzioni e contratti con soggetti del privato non profit, di servizi educativi per la prima infanzia (0-6 anni);
ricerca in ambito sociale ed educativo, attuata mediante la realizzazione di progetti, studi ed elaborati, sia per iniziativa propria, sia con il supporto di professionalità od istituzioni esterne;
organizzazione o promozione di convegni, corsi di aggiornamento e formazione professionale rivolti ad operatori dei settori socio-assistenziale, educativo e socio sanitario;
organizzazione o promozione di convegni o iniziative pubbliche, sui temi attinenti agli ambiti di attività della Fondazione;
svolgimento, in convenzione con le Università e i centri di formazione professionale, di tirocini obbligatori o stage di formazione ed aggiornamento per studenti di corsi di laurea, master o corsi professionali del settore sociale, educativo e socio-sanitario.
È facoltà della Fondazione, in convenzione con gli organismi preposti, utilizzare nelle proprie strutture obiettori di coscienza, personale in servizio civile, volontari.
Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed internazionale, nonché, oltre alla stipula di convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati. Inoltre, nell’ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali strumentali ed accessorie. Essa può quindi porre in essere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali o in enti diversi dalle società, necessaria al perseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziaria sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge.
Articolo 5: Patrimonio della Fondazione
Il patrimonio della Fondazione, come risulta dall’atto costitutivo, potrà essere aumentato da:
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali.
Non costituiscono incremento del patrimonio le somme versate a titolo di concorso alle spese di gestione.
I lasciti testamentari sono accettati, dal Consiglio di Amministrazione, con beneficio di inventario.
Articolo 6: Aderenti e benemeriti
Sono aderenti le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che presentino domanda di adesione alla Fondazione e concorrano ad integrare il patrimonio con un apporto, in denaro o in natura, non inferiore a quanto verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La determinazione del valore del bene che verrà acquisito al patrimonio della Fondazione avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale.
Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l’accettazione delle domande di adesione. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente di condividere gli scopi e l’ispirazione della Fondazione.
Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio. Perdono la qualità di aderenti i membri che non ottemperano agli impegni finanziari assunti.
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di benemerito alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi volontari particolarmente significativi, ivi compreso il proprio apporto professionale, o che si siano distinti per particolari meriti.
Il Consiglio di Amministrazione istituisce un Albo degli aderenti e dei benemeriti, la cui tenuta sarà definita con un apposito regolamento predisposto dal Consiglio medesimo.
Articolo 7: Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
1) il Consiglio di Amministrazione;
2) il Presidente;
3) il Direttore Generale;
4) il Revisore dei Conti.
Articolo 8: Il Consiglio di Amministrazione
Composizione, requisiti, durata in carica, cessazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, incluso il Presidente della Fondazione, che lo presiede, così nominati:
- due membri dal Vescovo della Diocesi di Rimini;
- un membro dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Rimini;
- tre membri dal Comune di Rimini, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- un membro dalla Contessa Giulia Soleri Cassoli (o suoi discendenti), sorella della ND Isabella Soleri, fondatrice e benefattrice dell’ex Istituto San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile.
I membri del Consiglio di Amministrazione debbono possedere, all’atto della nomina e per tutta la durata del mandato, requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza con particolare riferimento al settore socio-sanitario ed educativo.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e non rappresentano in nessun caso coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull’attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell’attività della Fondazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi sociali e sono rieleggibili. Il loro mandato scade con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio in cui sono in carica. Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio del quinto esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.
Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.
Il componente del Consiglio che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio medesimo viene dichiarato decaduto. Il Presidente ne promuove la sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
Competenze
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo collegiale dell’Istituto. Definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per la realizzazione degli scopi istituzionali e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle finalità della Fondazione e alle direttive generali impartite.
Al Consiglio di Amministrazione competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
- eleggere nel proprio seno il Presidente;
- nominare il Revisore dei Conti;
- deliberare le eventuali modifiche statutarie ed assumere la decisione in merito allo scioglimento della Fondazione;
- approvare gli atti di alta amministrazione della Fondazione: il Piano programmatico, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo, il consuntivo (o bilancio d’esercizio), il documento budget, i contratti integrativi aziendali, la stipulazione dei mutui;
- decidere in merito alla struttura organizzativa della Fondazione e alla dotazione organica del personale e alle sue modificazioni;
- approvare i regolamenti interni dell’Istituto;
- approvare tutti gli atti concernenti la gestione del patrimonio, con particolare riguardo a quello immobiliare;
- approvare i contratti e le convezioni relative alla gestione ed erogazione dei servizi;
- nominare e revocare il Direttore Generale della Fondazione;
- nominare e revocare i Responsabili delle varie aree di attività della Fondazione;
- accettare donazioni e lasciti testamentari;
- approvare la partecipazione, la costituzione, ovvero il concorso alla costituzione da parte della Fondazione di Associazioni, Fondazioni o Società sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;
- accettare le domande di adesione alla Fondazione e nominare i benemeriti;
- determinare le indennità di funzione, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese eventualmente spettanti al Presidente, ai Consiglieri e al Revisore dei Conti;
- ratificare i provvedimenti eventualmente assunti in via d’urgenza dal Presidente sulle materie di competenza del Consiglio;
- verificare la rispondenza dei risultati della gestione alle finalità della Fondazione e alle direttive impartite, adottando gli eventuali provvedimenti in caso di scostamento.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Vice Presidente, col compito di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Il Vice Presidente può essere delegato dal Consiglio a svolgere funzioni di competenza del Presidente o a sovrintendere a particolari settori, attività o programmi della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione, oltre al Vice Presidente, può delegare uno o più consiglieri allo svolgimento di particolari incarichi, precisandone l’oggetto, i limiti e la durata della delega e costituire nel suo seno Commissioni (permanenti o temporanee) con compiti di studio e proposta, avvalendosi anche di professionalità esterne alla Fondazione.
Modalità di funzionamento
Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati, si intende validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni relative a:
- nomina del Presidente;
- modificazioni dello Statuto;
- alienazioni, acquisti, investimenti, mutui relativi al patrimonio immobiliare;
- estinzione della Fondazione;
- accettazione donazioni e lasciti testamentari;
- approvazione della partecipazione, della costituzione, ovvero del concorso alla costituzione da parte della Fondazione di Associazioni, Fondazioni o Società,
debbono essere assunte a maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e, comunque, quando lo richiedano almeno due Consiglieri o il Presidente; la presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di comunicazione.
Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax, posta elettronica, salvo, in quest’ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno e deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In via d’urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di 24 ore.
Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.
Articolo 9: Il Presidente
Il Presidente è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.
Il Presidente:
- convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di due Consiglieri, stabilendo l’ordine del giorno della seduta;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, anche avvalendosi del Direttore;
- vigila sulla corretta gestione e sul buon andamento della Fondazione, rapportandosi con il Direttore in merito alle problematiche di sua competenza;
- dispone direttamente, ovvero tramite i Consiglieri, ispezioni o verifiche sulla conduzione e gestione dei servizi;
- vigila sull’osservanza delle regole contenute nello Statuto.
Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualsiasi atto che reputi opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo all’approvazione del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente della Fondazione.
Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 10: Il Direttore Generale
Il Direttore Generale è l’organo di gestione della Fondazione ed è responsabile dell’attività amministrativa. La sua durata in carica e le modalità di funzionamento, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, sono regolate dal Consiglio di Amministrazione.
Contribuisce alla direzione strategica della Fondazione, collaborando con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee strategiche e delle politiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.
Supporta, anche in posizione di fornitore di servizi, tutte le articolazioni organizzative della Fondazione, con particolare riguardo a quelle aventi, quale fine primario, l’erogazione dell’assistenza agli utenti.
È responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e della gestione del personale, ivi comprese le funzioni organizzative e quelle attinenti alla direzione, al coordinamento, al controllo, all’istruttoria di procedimenti disciplinari, ai rapporti sindacali; le decisioni in merito ai licenziamenti spettano al Consiglio di Amministrazione.
Negli ambiti di propria competenza, il Direttore rappresenta legalmente la Fondazione anche nei confronti dei terzi.
Assiste, con la funzione di Segretario verbalizzante, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fornendo gli eventuali pareri richiesti.
Articolo 11: Il revisore dei Conti
Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Revisore dei Conti, iscritto nell’albo dei Revisori contabili.
Il Revisore dei Conti dura in carica cinque esercizi sociali ed è rieleggibile.
Il Revisore dei Conti provvede:
- al riscontro della gestione finanziaria;
- al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- ad esprimere il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 12: Bilancio preventivo e consuntivo
L’esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio consuntivo (o bilancio d’esercizio) e un bilancio preventivo.
Il bilancio consuntivo viene predisposto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
Il bilancio preventivo dell’esercizio successivo viene predisposto, dal Consiglio di Amministrazione, entro la fine di ogni anno.
Articolo 13: Destinazione dei risultati
In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione delle attività indicate nell’art. 4, per i fini di cui all’articolo 3 del presente Statuto ed impiegati, in ogni caso, per consentire il regolare andamento della Fondazione e garantire l’integrità del suo patrimonio e della sua azione nel tempo.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere stanziate somme destinate a realizzare progetti in collaborazione con gli enti aventi finalità analoghe ed ispirati ai medesimi principi.
Articolo 14: Durata e scioglimento
La Fondazione ha durata illimitata.
La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.
Verificandosi una causa di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a nominare un Liquidatore, cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione.
Ultimate le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della Fondazione.
Articolo 15: Rinvio alle leggi
Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi vigenti in materia. |